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Regione Veneto - dichiarazione dello stato di grave pericolosità per incendi boschivi.

sicurezza

La Regione del Veneto, Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, ha decretato lo STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI, valido anche per il territorio del Comune di Sant'AMbrogio di Valpolicella.

Data di Pubblicazione

14 agosto 2024

Tipologia

Avviso

Descrizione estesa

Con nota del 13/08/2024 la Regione del Veneto, Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, viste le contingenti condizioni meteo climatiche e vegetazionali e considerata la valutazione dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali, ha decretato ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, della Legge Regionale 1 giugno 2022, n. 13, e come previsto dal piano regionale AIB vigente, lo STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI, per i territori e i Comuni individuati nell'elenco indirizzi, che si allega, compreso il territorio del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella.
Per questo motivo, fino al perdurare dello stato di grave pericolosita' per gli incendi boschivi, nelle aree individuate a rischio incendio è vietato accendere fuochi dentro o fuori dalle aree attrezzate, accendere barbecue, esplodere fuochi artificiali, liberare lanterne cinesi e utilizzare strumenti di lavoro che producano fiamme o scintille, nonchè procedere all'abbruciamento di residui vegetali. E' altresì vietato abbandonare mozziconi di sigaretta (comportamento punito anche dal D. Lgs 152/2006) e parcheggiare automobili in aree
ricoperte da erba o foglie secche.
E' inoltre vietato ogni altro comportamento determinante anche solo potenzialmente l'innesco di incendio.
Si raccomanda altresì di segnalare tempestivamente ai numeri di emergenza ogni principio di incendio.
Per informazioni sui comportamenti da tenere e le precauzioni da adottare si invita a vistare la pagina https://www.ambienteveneto.it/incendi/index.html - Bollettino di pericolo incendi boschivi della Regione Veneto.

Si informa che i trasgressori verranno puniti ai sensi dell'art. 10 comma 6 della legge 353/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 5.000,00 e 50.000,00. 
Si informa altresì che causare un incendio, anche senza volerlo, semplicemente per imprudenza, imperizia e negligenza, è comportamento punito dal Codice Penale con la pena della reclusione da due a cinque anni. In caso di incendio doloso, la reclusione va dai sei ai dieci anni (art. 423-bis). 
Si confida nel puntuale rispetto di quanto previsto dalla normativa per la prevenzione degli incendi boschivi, qui sommariamente riportato.

A cura di

Protezione Civile
Piazza Vittorio Emanuele II, 3 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella
Polizia
Ultima modifica: mercoledì, 14 agosto 2024

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